LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 283 LND del 17.05.20218 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Francesco TERRENZIO/S.S.D.MONTICELLI CALCIO S.R.L.

RICORSO DEL CALCIATORE Francesco TERRENZIO/S.S.D.MONTICELLI CALCIO S.R.L.

Con reclamo datato 5/03/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Francesco TERRENZIO, chiedeva la condanna della Società S.S.D.MONTICELLI CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di €.4.000,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18

maturata e non percepita fino al mese di dicembre 2017, in quanto poi trasferito ad altra società. La   Società,   non   faceva   pervenire   alcuna   memoria   a   propria   difesa   nei   termini   stabiliti dall’art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società S.S.D.MONTICELLI  CALCIO  S.r.l.  a  corrispondere  al  sig. Francesco  TERRENZIO,  la  somma  di €.4.000,00   quale   residuo   del   compenso   globale   annuo   previsto   nell'Accordo   Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale  i termini dell’avvenuto pagamento  inviando  copia  della  liberatoria  e  del  documento  di  identità  del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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