LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 283 LND del 17.05.20218 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Alessio ROSATO/S.S.ARGENTINA S.r.l.
RICORSO DEL CALCIATORE Alessio ROSATO/S.S.ARGENTINA S.r.l.
Con reclamo datato 21/03/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig.Alessio ROSATO, chiedeva la condanna della Società S.S.ARGENTINA S.r.l.al pagamento della somma di €.1.822,58 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.
La Società, in data 3 Maggio 2018, faceva pervenire, esclusivamente alla Commissione Accordi Economici tramite PEC, una richiesta di rinvio della trattazione del ricorso, (prevista nella stessa giornata), per impossibilità da parte del legale rappresentante a partecipare all’udienza.
Si rileva però, che la società non si è costituita nei termini previsti dall’art.25/bis del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, e che la richiesta non è stata inoltrata anche alla controparte.
Per questi motivi, la Commissione Accordi Economici, non concede nessun rinvio alla decisione di merito.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società S.S.ARGENTINA S.r.l. a corrispondere al sig. Alessio ROSATO, la somma di €.1.822,58, quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.