LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 306 LND del 30.05.20218 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Gustavo BAVARESCO/A.S.D. FUTSAL BISCEGLIE 1990

 

RICORSO DEL CALCIATORE Gustavo BAVARESCO/A.S.D. FUTSAL BISCEGLIE 1990

Con reclamo datato 30/03/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig.Gustavo BAVARESCO chiedeva la condanna della Società A.S.D.FUTSAL BISCEGLIE al pagamento della somma di €.3.826,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, in data 16/05/2018 tramite PEC,   faceva pervenire le proprie contro deduzioni in merito.

Si rileva preliminarmente però che le stesse sono state trasmesse fuori termine previsto dall’art.25/bis del Regolamento L.N.D. e quindi prive di ogni valenza ai fini della decisione.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società A.S.D.FUTSAL BISCEGLIE a corrispondere al sig. Gustavo BAVARESCO la somma di €.3.826,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della   presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it