LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 330 LND del 12.06.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Mauro CANAL/A.S.D.PESCARA

RICORSO DEL CALCIATORE Mauro CANAL/A.S.D.PESCARA

La Commissione Accordi Economici nella vertenza proposta dal calciatore Mauro Canal contro la società

A.S.D. Pescara:

- letto il reclamo;

- letta la memoria della Società, datata 29.04.2018 e inviata via p.e.c. alla C.A.E. e al reclamante presso il domicilio digitale dell’Avv. Priscilla Palombi in data 30.04.2018;

- esaminati i documenti di causa;

- sentite nell’udienza del 31 maggio 2018 per il reclamante l’Avv. Priscilla Palombi e per la Società il Dott. Giuseppe Tambone;

- ritenuto che l’eccezione relativa all’asserita difformità delle sottoscrizioni apposte nel reclamo e nel conferimento del mandato da parte del calciatore, che la Società assume di aver dedotto nella pagina 2 della memoria difensiva e di cui ha argomentato in udienza, oltre ad apparire per tale motivo inesistente prima ancora che inammissibile, comunque non è supportata da alcun elemento probatorio idoneo a conferirle il fumus necessario e sufficiente per la rimessione della questione agli organi di indagine federale;

- ritenuto che, nel prevedere l’impegno ad erogare la somma annua “in dieci rate mensili di uguale importo, entro la stagione sportiva di riferimento”, l’accordo economico sottoscritto dalle parti vincoli la Società medesima al pagamento di ciascuna rata alla scadenza mensile sicché l’adempimento dell’obbligazione può esigersi da parte del calciatore in occasione di ciascuna scadenza mensile e non già solo alla data del 30 giugno 2018, secondo la diversa interpretazione fornita dalla Società, che invero non appare conforme neanche ai canoni generali civilistici di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c.;

- ritenuto altresì che, a seguito dello svincolo d’autorità dei calciatori tesserati per la Società A.S.D. Pescara a seguito dell’esclusione della stessa dal Campionato Nazionale di Serie A e dal Campionato Nazionale Under 19 per rinuncia (vedi Comunicati Ufficiali n. 754 e n. 835 della corrente stagione sportiva), la Società stessa debba comunque ritenersi decaduta dall’eventuale beneficio del termine anche per le rate con originaria scadenza successiva alla proposizione del reclamo e fino al 30 giungo 2018, che sono dunque allo stato esigibili;

- considerato che nessuna norma federale individua nell’atto di costituzione in mora della Società da parte del calciatore una condizione dell’azione, laddove peraltro ai sensi dell’art. 1219, comma 2 n. 3 cod. civ la costituzione in mora non è necessaria quando il termine è scaduto, come nella specie in ragione delle argomentazioni del precedente paragrafo;

- ritenuto che, quanto all’eccezione della Società relativa alla “limitazione di potestas iudicandi” della C.A.E in relazione al limite di importo di Euro 28.158,00 di cui al comma 6 dell’art. 94 ter delle N.O.I.F., nel prevedere al comma 7 che: “In deroga a quanto previsto al comma 2, i calciatori/calciatrici tesserati/e per società di Calcio a 5 che disputano Campionati Nazionali e le calciatrici tesserate per società che disputano i Campionati Nazionali di Calcio Femminile, possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui al comma 6, gli accordi possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell’accordo, a favore del calciatore/calciatrice.”, l’art. 94 ter delle N.O.I.F non precluda la possibilità di indicare nell’accordo economico – peraltro redatto sul modello federale – un unico importo totale comprensivo sia dell’importo annuo lordo sia dell’indennità e che, ove tale importo totale sia superiore alla soglia di Euro 28.158,00, la quota parte eccedente tale soglia debba intendersi implicitamente imputabile all’indennità prevista dal precitato comma 7, secondo un’interpretazione dell’accordo conforme ai canoni generali civilistici di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. e, in particolare, avuto riguardo al comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto.

- ritenuto infine che le considerazioni svolte nel merito dalla Società non propongono alcuna causa di estinzione neanche parziale dell’obbligazione di pagamento verso il calciatore e che la misura del pagamento dovuto è indicata in modo inequivoco nell’accordo del 04.07.2016, rispetto al quale nessun elemento in fatto né in diritto consente a questa Commissione di rimodulare l’importo complessivamente azionabile dal calciatore nel senso “riduttivo” indicato dalla Società sulla base delle vicende avverse narrate nella memoria difensiva, il che darebbe luogo ad una inammissibile modifica della volontà espressa dalle parti negli accordi medesimi;

- ritenuto che le somme previste nell’accordo economico debbano essere liquidate al lordo delle ritenute fiscali;

P.Q.M.

La  Commissione  Accordi  Economici  presso  la  Lega  Nazionale  Dilettanti,  condanna  la  Società A.S.D.PESCARA, al pagamento in favore del sig. Mauro Canal della somma di €.41.200,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell’avvenuto pagamento  inviando  copia  della  liberatoria  e  del  documento  di  identità  del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della   presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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