LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 330 LND del 12.06.2018 – Delibera RICORSO DELLA CALCIATRICE Diana BELLUCCI/A.S.D.PESCARA FEMMINILE
RICORSO DELLA CALCIATRICE Diana BELLUCCI/A.S.D.PESCARA FEMMINILE
Con reclamo, trasmesso in data 30.03.2018 tramite Racc. A.R. e via PEC, la sig.na Diana Bellucci si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD PESCARA FEMMINILE, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di euro 9.484,91 per la stagione sportiva 2017/2018 e precisando di aver percepito la somma di euro 3.900, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di € 5.584,91 di cui € 2.742,93 per rate mensili scadute alla data dell’08.03.2018 ed € 2.841,98 per rate mensili a scadere.
La società ASD PESCARA FEMMINILE faceva pervenire le proprie controdeduzioni tramite Pec in data 27.04.2018 alle ore 22.12, ritenute inammissibili perché non tempestive, in quanto il rilascio della ricevuta di accettazione avveniva dopo le ore 21.00 del termine previsto dal Regolamento LND ( Cass. 29 dicembre 2017 n.31209, 31208, 31207).
La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società ASD PESCARA FEMMINILE, al pagamento in favore della sig.na Diana Bellucci della somma di euro 5.584.91 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.