LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 348 LND del 26.06.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Matteo SCAPINI/VARESE CALCIO S.r.l.

 

RICORSO DEL CALCIATORE Matteo SCAPINI/VARESE CALCIO S.r.l.

Con reclamo datato 1/03/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici tramite PEC, il sig. Matteo SCAPINI chiedeva la condanna della Società VARESE CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di €.6.000,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2016/17.

La   Società,   non  faceva   pervenire   alcuna   memoria   a   propria   difesa   nei  termini   stabiliti

dall'art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti- cfr accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della  pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società VARESE CALCIO S.r.l. a corrispondere al sig. Matteo SCAPINI la somma di €.6.000,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente  del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità  del  calciatore regolarmente datati  e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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