LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.46 LND del 25.07.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Costantino CHIDICHIMO/ S.S.D . CITTA’ D I GELA A.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Costantino CHIDICHIMO/ S.S.D . CITTA’ D I  GELA A.r.l.

Con reclamo datato 25.05.2018, trasmesso tramite Racc. A.R. e tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.CITTA’ DI GELA A.r.l. il sig. Costantino CHIDICHIMO, chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.1.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2016/2017.

La Società non  faceva pervenire nei termini stabiliti dal  Regolamento L.N.D. alcuna memoria difensiva.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del  quale  viene  richiesto  il  pagamento,  sia  l’ammontare  della  somma  pretesa  in  forza  del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.CITTA’ DI GELA A.r.l.al pagamento in favore del sig. Costantino CHIDICHIMO della somma di €.1.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di  comunicare  al  Dipartimento Interregionale i termini  dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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