LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.46 LND del 25.07.2018 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Valentina SICLARI/A.S.D.PESCARA FEMMINILE

 

RICORSO DELLA CALCIATRICE Valentina SICLARI/A.S.D.PESCARA FEMMINILE

Con reclamo trasmesso in data 30.03.2018 tramite Raccomandata A/R nonché via PEC, la sig.na Valentina SICLARI si è rivolta a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD PESCARA FEMMINILE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di euro 8.000,00 per la stagione sportiva 2017/2018. Con il reclamo è richiesta la condanna della Società al pagamento della somma di € 6.500,00, di cui € 4.100,00 per rate mensili scadute alla data dell’08.03.2018, e di € 2.400,00 per rate mensili a scadere.

La società ASD PESCARA FEMMINILE ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni tramite PEC in data 30.04.2018. Tale deposito deve ritenersi tempestivo, nonostante sia avvenuto il 31° giorno successivo alla proposizione del reclamo, in quanto il 30° giorno successivo (il 29 aprile 2018) coincideva con la giornata di domenica: ritenuta pregnante l’esigenza di tutelare il diritto di difesa, deve farsi applicazione del principio espresso dall’art. 155, comma 4, c.p.c., secondo cui “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”.

Nel merito, Il reclamo è fondato e deve essere accolto, anche in ragione dell’infondatezza delle controdeduzioni depositate dalla Società ASD PESCARA FEMMINILE, per le ragioni che seguono.

Con il primo e il secondo motivo la Società eccepisce l’inesigibilità del credito relativo alle prestazioni non scadute, in quanto al momento del reclamo la stagione sportiva non era ancora conclusa. Con il terzo motivo viene eccepita l’inammissibilità della domanda per la mancanza di una preliminare diffida ad adempiere. Con il quarto motivo controparte allega plurimi inadempimenti della calciatrice, asserendo che la stessa “avrebbe disertato tanto le sedute di allenamento quanto le gare ufficiali a cui era stata convocata”. Propone infine domanda riconvenzionale fondata sull’allegato inadempimento.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 12 luglio, a seguito del rinvio disposto dalla Commissione per consentire a parte convenuta di depositare la prova dell’avvenuta contestazione degli inadempimenti della calciatrice che, seppur allegati, non sono sufficientemente documentati. I primi due motivi sono infondati, in quanto alla data della decisione il credito complessivamente invocato dalla reclamante è pienamente esigibile, essendosi conclusa la stagione sportiva per la quale risulta stipulato l’accordo economico. Né la società convenuta fornisce prova alcuna dell’adempimento, neppure inesatto o parziale, relativo al pagamento degli importi oggetto della domanda.

Infondato è inoltre il terzo motivo, non rivenendosi nell’ordinamento alcuna norma che qualifichi la preventiva messa in mora quale requisito di procedibilità della domanda.

Lo stesso è a dirsi per quanto riguarda il quarto motivo, parimenti infondato e indimostrato, concernente l’asserito inadempimento della calciatrice. La società convenuta si limita infatti a depositare una comunicazione scritta senza tuttavia dimostrare che la stessa sia mai stata effettivamente e ritualmente notificata alla reclamante. Deve pertanto respingersi altresì la domanda riconvenzionale in quanto parimenti infondata.

In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società ASD PESCARA FEMMINILE, al pagamento in favore della sig.na Valentina SICLARI della somma di euro 6.500,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di  comunicare  alla Divisione Nazionale Calcio  A/5 i termini  dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it