LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.104 LND del 18.09.2018 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Adrieli BERTE’/A.S.D.PESCARA FEMMINILE
RICORSO DELLA CALCIATRICE Adrieli BERTE'/A.S.D.PESCARA FEMMINILE
Con reclamo, trasmesso tramite raccomandata A.R. in data 01.06.2018 la signora Adrielì BERTÉ si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società A.S.D.PESCARA FEMMINILE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di euro 13.500,00 per la stagione sportiva 2017/2018 e precisando di aver percepito la somma di euro 5.500,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della residua somma di euro 8.000,00.
Si costituiva nei termini previsti dal regolamento L.N.D la Società A.S.D.PESCARA FEMMINILE, eccependo quanto segue:
- in via preliminare la difformità delle sottoscrizioni apposte dalla reclamante nell'atto di ricorso e nel documento di conferimento del mandato;
- in diritto lamentando che il termine entro cui la società è tenuta a versare le spettanze dovute debba essere quello del 30 giugno 2018 (termine stagione sportiva di riferimento) e che la reclamante non ha attivato, preventivamente all'inoltro del ricorso, la messa in mora della società ex art.1219 c.c.
L'eccezione preliminare (difformità della sottoscrizione) avanzata dalla società si ritiene non
meritevole di accoglimento.
In ordine alla mancata messa in mora di cui all'art.1219 c.c., la Commissione ritiene che tale procedura, non essendo contemplata dalle norme federali, sia irrilevante ai fini della ammissibilità del reclamo.
Sulla determinazione delle somme dovute, la Commissione determina l'importo in euro 8.000,00 per effetto del seguente procedimento.
Il compenso per il periodo di effettiva durata dell’accordo economico da luglio 2017 a giugno 2018 è pari a euro 13.500,00, da cui detratto l'importo di euro 5.500,00 già percepito dalla reclamante, la somma dovuta è pari ad euro 8.000,00.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società A.S.D.PESCARA FEMMINILE, al pagamento in favore della signora Adrieli BERTE' della somma di euro 8.000,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.