LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.104 LND del 18.09.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Raffaele PERINELLI/A.S.D. TURRIS CALCIO LA
RICORSO DEL CALCIATORE Raffaele PERINELLI/A.S.D. TURRIS CALCIO LA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
- richiamato integralmente il proprio provvedimento del 30/5/2018 con il quale, a seguito del disconoscimento, da parte del ricorrente, delle quietanze prodotte dalla società A.S.D.TURRIS CALCIO, è stata disposta la trasmissione degli atti alla F.I.G.C. Procura Federale;
- rilevato che, all'esito degli accertamenti espletati dall’organo inquirente, è risultata la non riferibilità della sottoscrizione al presidente della A.S.D.TURRIS CALCIO, sig. Giuseppe Giugliano, il quale ha espressamente affermato e dichiarato, nel corso della sua audizione al Sostituto Procuratore Federale, la falsità delle quietanze stesse;
- ritenuto, pertanto che, a fronte del credito del calciatore, provato alla stregua dell'accordo sottoscritto dalle parti e ritualmente depositato ed allegato in atti, non sussiste alcun riscontro obiettivo del pagamento da parte della società resistente;
- ritenuto, quindi, che deve concludersi dichiarando l'obbligo della A.S.D. TURRIS CALCIO, di pagare al ricorrente, l'importo di euro 3.050,00.
P .Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.TURRIS CALCIO al pagamento in favore del sig. Raffaele PERINELLI della somma di €.3.050,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.