LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.104 LND del 18.09.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Francesco GARGIULO/A.S.D.NOCERINA 1910

 

RICORSO DEL CALCIATORE Francesco GARGIULO/A.S.D.NOCERINA  1910

Con reclamo datato 16.06.2018 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S .D.NOCERINA 1910 il sig. Francesco GARGIULO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.1.200,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sport iva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti- crf accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La   Commissione   Accordi   Economici   presso   la   Lega   Nazionale   Dilettanti   condanna  la A.S .D.NOCERINA  1910  al  pagamento  in  favore  del  sig. Francesco  GARGIULO  della  somma  di €.1.200,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente  del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità  del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it