LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.104 LND del 18.09.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Davide BOTTONE/S.S.D. VARESE CALCIO S.r.l.

 

RICORSO  DEL CALCIATORE  Davide  BOTTONE/S.S.D. VARESE  CALCIO  S.r.l.

Con reclamo  datato  29/06/2018  inoltrato  a  mezzo  raccomandata a.r.  alla  società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici tramite PEC, il sig. Davide BOTTONE chiedeva  la  condanna  della  Società  S.S.D.VARESE  CALCIO  S.r.l. al  pagamento  della  somma  di €.6.725,00,  quale  compenso  residuo  previsto  nell'Accordo  Economico  sottoscritto,  relativo alla Stagione Sportiva 2016/17 .

La   Società , non  faceva   pervenire   alcuna   memoria   a   propria   difesa   nei  termini   stabiliti dall’art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti -cfr accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione  Accordi  Economici presso  la L.N.D., accoglie  il reclamo, condannando  la Società S .S.D.VARESE CALCIO S.r.l. a corrisponde re al sig. Davide BOTTONE la somma di € .6 .725,00 quale residuo del compenso  globale  annuo  previsto  nell'Accordo  Economico  sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo : lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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