LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.114 LND del 01.10.20218 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Nicholas GUIDI/S.S. D. VIAREGGIO 2014 A.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Nicholas GUIDI/S.S. D. VIAREGGIO 2014 A.r.l.

Con reclamo datato 28/06/2018, trasmesso tramite PEC. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD Viareggio 2014 arl, il sig.Nicholas GUIDI chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.27 .000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in  forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

Si costituiva  la società contro interessata in data 26/07/2018 tramite PEC, contestando  la pretesa del reclamante sulla base della circostanza, che il medesimo, dimostrava mancanza d'impegno e professionalità atletica, ed allegando alle stesse documentazione banca ria relativa a pagamenti effettuati al calciatore.

La  società  però,  non  produce  alcuna  documentazione  (quietanze  liberatorie  sottoscritte  dal calciato re) comprovanti l'effettivo avvenuto pagamento.

Il reclamante tramite il proprio legale, in data 3.08.2018 contro replicava tramite PEC alla Società, chiedendo l'accoglimento del ricorso, in quanto a suo dire i pagamenti risultanti dalla documentazione prodotta dalla Società, non so no  imputabili  al  periodo  per  cui  s i  riferisce  il ricorso, ma alla precedente stagione sport iva 2015/16.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso lvi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD Viareggio 2014 a rl al pagamento in favore del sig. Nicholas GUIDI della somma di €.27.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mali all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale  i termini dell’avvenuto pagamento  inviando copia  della  liberatoria e del  documento  di  identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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