LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.114 LND del 01.10.20218 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Santina MISALE/U.S.D. PALMESE A.S.D.

RICORSO DEL CALCIATORE Santina MISALE/U.S.D. PALMESE A.S.D.

Con reclamo datato 28.06.2018 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società U.S.D.PALMESE A.S.D. il sig. Santina MISALE chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di € .3.000,00 a titolo di residuo  del  compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa In forza del compenso lvi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.D. PALMESE A.S.D. al pagamento in favore del sig. Santina MISALE della somma di €.3.000,00.

Dispone  la  restituzione della  tassa  reclamo versata,  subordinata  alla comunicazione  dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite  mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa  obbligo  alla Società  di comunicare al  Dipartimento  Interregionale    i termini  dell’avvenuto pagamento   inviando   copia   della   liberatoria   e   del   documento   di   identità   del   calciatore regolarmente  datati  e firmati  dallo  stesso  entro e  non oltre  30 giorni (trenta)  dalla  data  della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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