LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.114 LND del 01.10.20218 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Andrea BONAVIA/SSD ARL SAVONA F.B.C.
RICORSO DEL CALCIATORE Andrea BONAVIA/SSD ARL SAVONA F.B.C.
Con reclamo datato 2/07/2018, trasmesso tramite Racc. A.R . alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL SAVONA F.B.C. il sig. Andrea BONAVIA, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.2.SOO,OO,a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.
La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dall’art.25 Bis del Regolamento L.N.D.
A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documenta zione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammonta re della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD ARL SAVONA F.B.C.al pagamento in favore del sig. Andrea BONAVIA della somma di €.2.500,00.
Dispone la rest ituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo : lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.