LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.114 LND del 01.10.20218 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe MELONI/A.S.D. COMO 1907 S.r.l.

 

RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe MELONI/A.S.D. COMO 1907 S.r.l.

Con reclamo datato 4.07.2018 trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D.COMO 1907 S.r.l. il sig. Giuseppe MELONI chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.4.500,00 a titolo di residuo del  compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018

La società, in data 19.09.2018, faceva pervenire tramite PEC le proprie contro deduzioni in merito.

Si  rileva  preliminarmente  però, che  le stesse  sono  fuori  termine  per  la  presentazione,  giusto quanto previsto dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D. e di conseguenza inammissibili.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.COMO 1907 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Giuseppe MELONI della somma di €.4.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento  inviando  copia  della  liberatoria e del documento di  identità  del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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