LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.114 LND del 01.10.20218 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Santina MISALE/S.S.D. A.C.R.MESSINA SSD ARL

RICORSO DEL CALCIATORE Santina MISALE/S.S.D. A.C.R.MESSINA SSD ARL

Con reclamo datato 3.07.2018 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società S.S.D. A.C.R. MESSINA SSD ARL il sig. Santina MISALE chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.500,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La  Commissione  Accordi  Economici  presso  la  Lega  Nazionale  Dilettanti  condanna  la  S.S.D. A.C.R.MESSINA SSD ARL al pagamento in favore del sig. Santino MISALE della somma di €.500,00.

Dispone  la restituzione  della tassa  reclamo versata,  subordinata  alla  comunicazione  dell’iban bancario (obbligatoriamente  del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa  obbligo  alla  Società  di comunicare  al Dipartimento  Interregionale i termini  dell’avvenuto pagamento   inviando   copia   della   liberatoria   e   del   documento   di   identità   del   calciatore regolarmente datati e firmati  dallo  stesso  entro  e  non oltre  30 giorni  (trenta)  dalla  data  della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O .!.F.

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