LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.114 LND del 01.10.20218 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Ivan DI FEDERICO/A.S.D. TORTOLI’ 1953

RICORSO DEL CALCIATORE Ivan DI FEDERICO/A.S.D. TORTOLI' 1953

Con reclamo datato 24/01/2018 inoltrato a mezzo raccomandata  a.r.  alla  società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici tramite PEC, il sig. Ivan DI FEDERICO, chiedeva la condanna della Società A .S.D.TORTOLI' 1953,al pagamento della somma di €.3.500,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La   Società,   non  faceva   pervenire   alcuna   memoria   a   propria   difesa   nei  termini   stabiliti dall'art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti- cfr accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società A.S.D.TORTOLI ' 1953 a corrispondere al sig. Ivan DI FEDERICO, la somma di €.3 .500,00, quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone  la  restituzione della  tassa  reclamo  versata,  subordinata alla comunicazione  dell’iban bancario (obbligatoriamente  del calciatore) tramite  mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sardegna   i termini dell’avvenuto pagamento   inviando   copia   della   liberatoria   e   del   documento   di   identità   del   calciatore regolarmente  datati  e firmati  dallo stesso  entro e  non oltre  30 giorni  (trenta)  dalla  data  della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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