LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.114 LND del 01.10.20218 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Federico ANDREANI/S.S.D. VIAREGGIO 2014 A.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Federico ANDREANI/S.S.D. VIAREGGIO 2014  A.r.l.

Con reclamo datato 9/08/2018, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD Viareggio 2014 a rl, il sig. Federico ANDREANI chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.1.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

Si costituiva la società controinteressata in data 4/09/2018 tramite PEC, contestando la pretesa del calciatore ed allegando alle proprie contro deduzioni copia di bonifici bancari attestanti il pagamento  di €. 2.000,00.

Nelle proprie difese ammetteva che il calciatore doveva riscuotere ancora la somma di €.500,00.

In data 18.09.2018 replicava il calciatore tramite il proprio legale appellandosi all'art.25 bis comma 6 del Regolamento L.N.D. che recita: "/pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma  effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza firmata  e datata"

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti- crf accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro  alla pretesa azionata  dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD Viareggio 2014 a rl al pagamento in favore del sig. Federico ANDREANI della somma di €.1.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente  del calciatore) tramite  mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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