LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.142 LND del 08.11.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Marco SCHIAVINO/A.S.D. ACIREALE/A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946

RICORSO DEL CALCIATORE Marco SCHIAVINO/A.S.D. ACIREALE/A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946

Con reclamo notificato in data 05.09.2018 tramite Raccomandata A/R, il sig. Marco Schiavino si è rivolto a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD ACIREALE un accordo economico per la stagione sportiva 2017/2018 avente ad oggetto l’importo lordo pari ad euro 7.500,00.

Il reclamante ha chiesto la condanna della Società A.S.D. ACIREALE (matr. FIGC 917198), in solido con la società A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946 (matr. FIGC 949314), al pagamento in suo favore della somma di € 5.250,00.

Dà atto il reclamante dell’avvenuta modificazione della compagine societaria – sub specie di “scissione” - a seguito della quale la A.S.D. ACIREALE 1946 è subentrata nel Campionato Nazionale di Serie D in luogo della A.S.D. ACIREALE.

La A.S.D. ACIREALE non si è costituita in giudizio e deve, quindi, dichiararsi contumace.

A sua volta, la A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946 ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni tramite PEC in data 05.10.2018, chiedendo il rigetto del reclamo ovvero, in subordine, l’accoglimento nei limiti di una minor somma.

Espone la società resistente di aver adempiuto le proprie obbligazioni pecuniarie e, a tal fine, produce in copia - non originale - n. 3 quietanze di pagamento asseritamente rilasciate dal reclamante, oltre a n. 3 estratti di documentazione bancaria riferibile ad un conto corrente non meglio identificato né identificabile. Espone, inoltre, che il calciatore Marco SCHIAVINO sarebbe incorso in inadempimento, in quanto lo stesso avrebbe arbitrariamente e ingiustificatamente interrotto qualsiasi prestazione sportiva a far data dal 10 maggio 2018, a seguito della partita disputata contro la Società CITTA’ DI GELA.

A riprova di quanto asserito produce raccomandata del 25 maggio 2018 avente ad oggetto un espresso richiamo disciplinare formulato per iscritto al calciatore e relativo alle asserite violazioni dei doveri previsti dall’art. 92 N.O.I.F.

Con comunicazione del 10 ottobre 2018 codesta Commissione ha invitato la Società resistente a produrre in originale la documentazione allegata a sostegno delle proprie difese.

In pari data il reclamante ha trasmesso a mezzo pec memorie difensive con cui, in vista dell’udienza, ha insistito per l’accoglimento del reclamo sulla base delle seguenti argomentazioni. In primo luogo, il reclamante ha contestato la falsità – ideologica e materiale - della documentazione allegata dalla società resistente. In particolare, la difesa del calciatore ha evidenziato come una delle quietanze di pagamento prodotte faccia riferimento all’importo di Euro 1.000 – espresso in cifre - sebbene l’indicazione in lettere riporti la differente dicitura di Euro “Cento”. Il reclamante prosegue contestando integralmente l’efficacia probatoria delle produzioni della società resistente, in quanto documentazione formata con strumenti di riproduzione meccanica – sub specie di fotocopie – del cui contenuto espressamente disconosce la veridicità. In terzo luogo, il reclamante sostiene che l’interruzione dell’attività sportiva sia dipesa da una scelta societaria, riconducibile alla persona del sig. Leonardo PASQUALE che, all’epoca dei fatti, in qualità di collaboratore della stagione sportiva, avrebbe comunicato a tutti i tesserati l’interruzione dell’attività sportiva a far data dall’11 magio 2018. In ogni caso, al fine di escludere qualsiasi inadempimento, il reclamante produce in copia plurime certificazioni mediche datate 11 maggio 2018, 26 maggio 2018 e 15 giugno 2018, in cui si evidenzia l’insorgenza di un infortunio (“stiramento”) che sarebbe stato comunicato alla società con raccomandate a/r del 5 giugno 2018 e   del   15    giugno    2018, in risposta  alla contestazione    formulata  dalla  società.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 18 ottobre 2018, ove le parti sono comparse e si sono riportate alle conclusioni formulate negli scritti difensivi.

Alla predetta udienza la parte reclamante ha esibito l’originale del certificato medico datato 11 maggio 2018, mentre la società resistente non ha prodotto nessun documento in originale, seppur espressamente stimolata in tal senso dalla Commissione con la predetta comunicazione del 10 ottobre 2018.

Nel merito,Il reclamo è fondato e deve essere accolto, anche in ragione dell’infondatezza delle controdeduzioni depositate dalla Società A.S.D.CITTA’ DI ACIREALE 1946, rimaste prive di qualsiasi supporto   probatorio, come si passa meglio a chiarire.

L’eccezione di adempimento formulata dalla società resistente è inammissibile, poiché la società resistente non dà prova dell’avvenuto pagamento.

Al caso di specie trova applicazione, infatti, il principio espresso dell’art. 2712 c.c., secondo cui “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.

Poiché il reclamante ha espressamente disconosciuto la documentazione prodotta in copia dalla società, è onere della resistente provare il contrario, ovvero offrire positiva dimostrazione di aver adempiuto le proprie obbligazioni pecuniarie.

Prova che, a fronte dell’espresso disconoscimento formulato da parte reclamante nella memoria del 10 ottobre 2018 e ribadito all’udienza del 18.10.2018, la resistente avrebbe potuto offrire soltanto producendo eventuale documentazione in originale e attestante l’avvenuto pagamento degli importi reclamati che, al contrario, devono ritenersi insoluti. Infondata è anche la seconda eccezione formulata dalla resistente, con la quale la società si duole dell’inadempimento del reclamante. In primo luogo deve rilevarsi come l’assenza di molti calciatori tesserati per l’A.S.D. ACIREALE a far data dal 11 maggio 2018 possa senz’altro esser dipesa da una scelta comunque riconducibile alla volontà societaria che, secondo la ricostruzione offerta dal reclamante, avrebbe disposto il classico “rompete le righe” a partire da quel momento.

Tale ricostruzione ben può essere accolta, non soltanto in virtù del principio processuale di non contestazione ex art. 115 c.p.c., ma altresì in virtù di un ragionamento presuntivo condotto sulla base di quanto riscontrato in molteplici cause connesse soggettivamente e tutte riguardanti la stessa parte resistente. In ogni caso, il reclamante ha esibito in sede di udienza gli originali della documentazione medica attestante l’insorgenza di un infortunio – sub specie di stiramento – relativo proprio al periodo in contestazione. A tali allegazioni la società resistente non ha replicato né ha offerto prova contraria.

In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946, in solido con la società A.S.D. ACIREALE, al pagamento in favore del sig. Marco SCHIAVINO della somma di euro 5.250,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione  della tassa reclamo versata, subordinata alla  comunicazione  dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia ed al Dipartimento Interregionaleiterminidell’avvenutopagamentoinviandocopiadellaliberatoriaedeldocumento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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