LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.142 LND del 08.11.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Sergio Maria REINA/A.S.D. ACIREALE/A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946

RICORSO DEL CALCIATORE Sergio Maria REINA/A.S.D. ACIREALE/A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946

Con reclamo datato 31/08/2018 inoltrato a mezzo Racc.A.R. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Sergio Maria REINA, chiedeva la condanna della Società A.S.D.ACIREALE (Matr.  FIGC  917198) in  solido  con  la  società  A.S.D. CITTA’  DI  ACIREALE  1946 (Matr.FIGC 949314), al pagamento della somma di €.950,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini  stabiliti dall’art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società A.S.D.ACIREALE in solido con la società A.S.D.CITTA’ DI ACIREALE 1946, a corrispondere al sig. Sergio Maria REINA, la somma di €.950,00, quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia ed al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it