LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.142 LND del 08.11.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro ALOIA/A.S.D.ACIREALE/A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946

RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro ALOIA/A.S.D.ACIREALE/A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946

Con reclamo notificato in data 31.08.2018 tramite Raccomandata A/R, il sig. Alessandro ALOIA si è rivolto a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. ACIREALE un accordo economico per la stagione sportiva 2017/2018 avente ad oggetto l’importo lordo pari ad euro 10.135,04.

Il reclamante ha chiesto la condanna della Società A.S.D. ACIREALE (matr. FIGC 917198), in solido con la società A.S.D.CITTA’ DI ACIREALE 1946 (matr. FIGC 949314), al pagamento in suo favore della somma di € 5.585,04.

Dà atto il reclamante dell’avvenuta modificazione della compagine societaria – sub specie di “scissione” - a seguito della quale la A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946 è subentrata nel Campionato Nazionale di Serie D in luogo della A.S.D. ACIREALE.

La A.S.D. ACIREALE non si è costituita in giudizio e deve, quindi, dichiararsi contumace.

A sua volta, la A.S.D.CITTA’ DI  ACIREALE 1946 ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni tramite PEC in data 05.10.2018, chiedendo il rigetto del reclamo ovvero, in subordine, l’accoglimento nei limiti di una minor somma.

Espone la società resistente che la somma richiesta va diminuita per effetto delle ritenute fiscali che devono essere operate per legge, inoltre, asserisce che il calciatore Francesco ALOIA sarebbe incorso in inadempimento, in quanto lo stesso avrebbe arbitrariamente e ingiustificatamente interrotto qualsiasi prestazione sportiva a far data dal 10 maggio 2018, a seguito della partita disputata contro la società CITTA’ DI GELA.

A riprova di quanto asserito produce raccomandata del 25 maggio 2018 avente ad oggetto un espresso richiamo disciplinare formulato per iscritto al calciatore e relativo alle asserite violazioni dei doveri previsti dall’art. 92 N.O.I.F.

Con comunicazione del 10 ottobre 2018 codesta Commissione ha invitato la Società resistente a produrre in originale la documentazione allegata a sostegno delle proprie difese.

In pari data il reclamante ha trasmesso a mezzo pec memorie difensive con cui, in vista dell’udienza, ha insistito per l’accoglimento del reclamo sulla base delle seguenti argomentazioni. In primo luogo, il reclamante ha evidenziato il mancato invio della C.U. 2018 e che comunque gli importi per stessa ammissione del resistente non essendo stati pagati per intero non dovevano essere esposti (principio di cassa). In secondo luogo, il reclamante sostiene che l’interruzione dell’attività sportiva sia dipesa da una scelta societaria, riconducibile alla persona del sig. Leonardo PASQUALE che, all’epoca dei fatti, in qualità di collaboratore della stagione sportiva, avrebbe comunicato a tutti i tesserati l’interruzione dell’attività sportiva a far data dall’11 magio 2018.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 18 ottobre 2018, ove la parte reclamante si è riportata alle conclusioni formulate negli scritti difensivi, la parte resistente ai fini conciliativi ha offerto una minor somma pari ad € 2.000,00 tale proposta è stata rifiutata dalla parte reclamante presente.

Alla predetta udienza la società resistente non ha prodotto nessun documento in originale, seppur espressamente stimolata in tal senso dalla Commissione con la predetta comunicazione del 10 ottobre 2018.

Nel merito, Il reclamo è fondato e deve essere accolto, anche in ragione dell’infondatezza delle controdeduzioni depositate dalla Società A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946, rimaste prive di qualsiasi supporto probatorio, come si passa meglio a chiarire.

L’eccezione di adempimento formulata dalla società resistente è inammissibile, poiché la società resistente non dà prova dell’avvenuto pagamento.

Al caso di specie trova applicazione, infatti, il principio espresso dell’art. 2712 c.c., secondo cui “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.

Poiché il reclamante ha espressamente disconosciuto la documentazione prodotta in copia dalla società, è onere della resistente provare il contrario, ovvero offrire positiva dimostrazione di aver adempiuto le proprie obbligazioni pecuniarie.

Prova che, a fronte dell’espresso disconoscimento formulato da parte reclamante nella memoria del 10 ottobre 2018 e ribadito all’udienza del 18.10.2018, la resistente avrebbe potuto offrire soltanto producendo eventuale documentazione in originale e attestante l’avvenuto pagamento degli importi reclamati che, al contrario, devono ritenersi insoluti.

Infondata è anche la seconda eccezione formulata dalla resistente, con la quale la società si duole dell’inadempimento del reclamante.

In primo luogo deve rilevarsi come l’assenza di molti calciatori tesserati per l’A.S.D. ACIREALE a far data dal 11 maggio 2018 possa senz’altro esser dipesa da una scelta comunque riconducibile alla volontà societaria che, secondo la ricostruzione offerta dal reclamante, avrebbe disposto il classico “rompete le righe” a partire da quel momento.

Tale ricostruzione ben può essere accolta, non soltanto in virtù del principio processuale di non contestazione ex art. 115 c.p.c., ma altresì in virtù di un ragionamento presuntivo condotto sulla base di quanto riscontrato in molteplici cause connesse soggettivamente e tutte riguardanti la stessa parte resistente. In ogni caso, il reclamante ha esibito in sede di udienza gli originali della documentazione medica attestante l’insorgenza di un infortunio – sub specie di stiramento – relativo proprio al periodo in contestazione.

A tali allegazioni la società resistente non ha replicato né ha offerto prova contraria.

In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946, in solido con la società A.S.D. ACIREALE, al pagamento in favore del sig. Alessandro ALOIA, della somma di euro 5.585,04 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone  la  restituzione  della  tassa  reclamo  versata,  subordinata  alla comunicazione  dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia ed al Dipartimento Interregionale, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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