LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.165 LND del 03.12.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro VOLPONI/LUPA ROMA F.C. S.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro VOLPONI/LUPA ROMA F.C. S.r.l.

Con reclamo datato 10/08/2018 inoltrato a mezzo Racc. A.R. .alla società contro interessata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Alessandro VOLPONI, chiedeva la condanna della Società LUPA ROMA F.C. S.r.l.al pagamento della somma di €.700,00, quale residuo dell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma richiesta in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società LUPA ROMA F.C. S.r.l. a corrispondere al sig. Alessandro VOLPONI la somma di €.700,00, quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone  la  restituzione  della tassa  reclamo versata, subordinata alla comunicazione  dell’iban bancario (obbligatoriamente  del calciatore)  tramite  mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società  di comunicare  al Dipartimento  Interregionale i termini  dell’avvenuto pagamento   inviando   copia   della   liberatoria   e   del   documento   di   identità   del  calciatore regolarmente  datati e firmati dallo stesso  entro  e  non oltre  30 giorni  (trenta)  dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11delle N.O.I.F.

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