LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.165 LND del 03.12.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Francesco MAUTONE/A.S.D.NOCERINA 1910

RICORSO DEL CALCIATORE Francesco MAUTONE/A.S.D.NOCERINA  1910

Con reclamo datato 4.09 .2018 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D.NOCERINA 1910 il sig. Francesco MAUTONE chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.23.158,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla  pretesa  azionata  dal  ricorrente,  risultando  provata  sia  la  conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La   Commissione   Accord i   Economici   presso   la   Lega   Nazionale   Dilettanti   condanna   la A.S.D.NOCER INA 1910 al pagamento in favore del sig.  Francesco MAUTONE della somma di €.23.158,00.

Dispone  la  restituzione  della tassa  reclamo versata, subordinata alla comunicazione  dell’iban bancario (obbligatoriamente  del calciatore)  tramite  mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società  di comunicare  al Dipartimento  Interregionale i termini  dell’avvenuto pagamento   inviando   copia   della   liberatoria   e   del   documento   di   identità   del  calciatore regolarmente  datati e firmati dallo stesso  entro  e  non oltre  30 giorni  (trenta)  dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11delle N.O.I.F.

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