LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.165 LND del 03.12.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Antonio Luca DI MINICO/A.S.D. NOCERINA 1910

RICORSO DEL CALCIATORE Antonio Luca DI MINICO/A.S.D. NOCERINA 1910

Con reclamo datato 31.08.2018 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D.NOCER INA 1910 il sig. Antonio Luca DI MINICO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.3.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economi ci presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.NOCERINA  1910 al pagamento in favore del sig. Antonio Luca DI MINICO della somma di

€.3 .000,00.

Dispone  la  restituzione  della tassa  reclamo versata, subordinata alla comunicazione  dell’iban bancario (obbligatoriamente  del calciatore)  tramite  mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società  di comunicare  al Dipartimento  Interregionale i termini  dell’avvenuto pagamento   inviando   copia   della   liberatoria   e   del   documento   di   identità   del  calciatore regolarmente  datati e firmati dallo stesso  entro  e  non oltre  30 giorni  (trenta)  dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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