LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.165 LND del 03.12.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Basilio Felipe IANNI/SSD ARL MILANO CITY B.G. già
RICORSO DEL CALCIATORE Basilio Felipe IANNI/SSD ARL MILANO CITY B.G. già BUSTESE MILANO CITY F,C.
Con reclamo datato 20.07.2018 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL MILANO CITY B.G. già BUSTESE MILANO CITY F.C. il sig. Basilio Felipe IANNI chiedeva la condanna della Società contro interessata, al pagamento della somma di €.8.248,37 a tito lo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sport iva 2017/2018
La Società, in data 31.10.2018 tramite il proprio legale, faceva pervenire le proprie contro deduzioni in merito alla richiesta avanzata dal ricorrente.
Si rileva preliminarmente, che, le stesse, sono state trasmesse tardivamente, rispetto a quanto previsto dall'art.25 Bis del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti (30 Giorni dal ricevimento del ricorso) e di conseguenza, vengono dichiarate inammissibili.
A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società SSD ARL MILANO CITY B.G. già BUSTESE MILANO CITY F.C. al pagamento in favore del sig. Basilio Felipe IANNI della somma di €.8 .248,37
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11delle N.O.I.F.