LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.168 LND del 04.12.2018 – Delibera – ERRATA CORRIGE AL CU N.165 DEL 3 DICEMBRE 2018

ERRATA CORRIGE AL CU N.165 DEL 3 DICEMBRE 2018

Alla pagina n.8 1eggasi:

Ricorso del calciatore Francesco PETRARULO/S.S.D.MONTICELLI CA LCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tra mite Racc. A.R. in data 22/09/2018 il sig. Francesco PETRARULO si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società S.S.D.MONTICELLI CALCIO S.r.l.al pagamento della somma di €. 2.400,00, quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall’art.25 bis  de l Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre  ampio  e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD MONTICELLI CALCIO S.r.l.al pagamento in favore del sig. Francesco PETRARU LO della somma di €.2.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Marche i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11delle N.O.I.F.

 

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