LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 179 LND del 19.12.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Federico ZAZZI/S.S.D.VARESE CALCIO S.r.l.
RICORSO DEL CALCIATORE Federico ZAZZI/S.S.D.VARESE CALCIO S.r.l.
Con reclamo datato 24/09/2018 inoltrato a mezzo PEC alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici il sig. Federico ZAZZI chiedeva la condanna della Società S.S.D. VARESE CALCIO S.r.l al pagamento della somma di €.8.500,00 quale compenso residuo previsto nell’Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.
La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nel termini stabiliti dall’art.25/Bis del Regolamento L.N.D.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti- cfr accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa o in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., Accoglie il reclamo, condannando la Società S.S.D VARESE CALCIO S.r.l. a corrispondere al sig. Federico ZIZZI la somma di €.8.500,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell’Accordo Economico sottoscritto.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F