LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 179 LND del 19.12.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Pietro Mariano GERARDI/SSD ARL CITTA’ DI CAMPOBASSO
RICORSO DEL CALCIATORE Pietro Mariano GERARDI/SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 22/09/2018 il sig. Pietro Mariano GERARDI si rivolgevo a questa Commissione richiedendo la condanna della Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO, al pagamento della somma di €.4.950,00 quale residuo dell’accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18
La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall’art.25 bis del Regolamento L.N.D.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti- cfr. accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig. Pietro Mariano GERARDI della somma di €.4.950,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F