LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 179 LND del 19.12.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Paolo DI LEO/U.S.D. COLLIGIANA

RICORSO   DEL CALCIATORE  Paolo   DI  LEO/U.S.D. COLLIGIANA

Con  reclamo  datato  10/09/2018,  trasmesso  tramite   Racc. A.R.  alla  Commissione  Accordi   Economici nonché alla U.S.D. COLLIGIANA  il Sig. Paolo DI LEO chiedeva   la   condanna    della   società   controinteressata al   pagamento   della   somma   di  €.4.180,00   a  titolo  di   residuo   del  compenso  globale lordo,   in  forza   dell’accordo   economico  sottoscritto   in   relazione   alla   stagione  sportiva  2017/2018

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini dal Regolamento.

La Commissione  ritiene condivisibili le argomentazioni addotte  dal ricorrente la documentazione,  rilevando altresì come la documentazione  prodotta  in   atti- cfr. accordo  allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia  l’ammontare  della  somma pretesa  in forza del compenso ivi  indicato

P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.D. COLLIGIANA al pagamento in favore del sig. Paolo DI LEO della somma di  €.4.130,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla  comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente  del  calciatore)  tramite mail all’indirizzo:  lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell’avvenuto pagamento  inviando  copia  della  liberatoria e del documento di identità  del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F

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