LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 179 LND del 19.12.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Paolo DI LEO/U.S.D. COLLIGIANA
RICORSO DEL CALCIATORE Paolo DI LEO/U.S.D. COLLIGIANA
Con reclamo datato 10/09/2018, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.D. COLLIGIANA il Sig. Paolo DI LEO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.4.180,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018
La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini dal Regolamento.
La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente la documentazione, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti- cfr. accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.D. COLLIGIANA al pagamento in favore del sig. Paolo DI LEO della somma di €.4.130,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F