LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 179 LND del 19.12.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Matteo SACCA’/SSD ARL SAVONA FBC

RICORSO DEL CALCIATORE  Matteo SACCA'/SSD ARL SAVONA FBC

Con reclamo datato 5/10/2018, trasmesso tra mite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL SAVONA F.B.C. il sig. Matteo SACCA' chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.4.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dall’art.25 Bis del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - off re ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La  Commissione Accordi Economici presso  la  Lega  Nazionale  Dilettanti condanna  la SSD ARL SAVONA F.B.C.al pagamento in favore del sig. Matteo SACCA' della somma di €.4 .000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento  inviando  copia  della  liberatoria e del documento di identità  del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F

 

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