LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 179 LND del 19.12.2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore MANFRELLOTTI/S.S.D. POL. SARNESE 1926 ARL

RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore MANFRELLOTTI/S.S.D. POL. SARNESE  1926 ARL

Con reclamo datato 26/09/2018, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D. POL.SARNESE 1926 ARL il sig. Salvatore MANFRELLOTTI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma d1 €.2.800,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

La Società, non  faceva  pervenire  alcuna  memoria  a  propria  difesa  nei termini  previsti  dall’art.25

Bis del Regolamento  L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - çrf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il  pagamento,  sia  l’ammontare  della  somma protesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega  Nazionale  Dilettanti  condanna  la S.S.D.POL.SARNESE 1926 ARL al  pagamento  in  favore  del  sig. Salvatore  MANFRELLOTTI  della somma   di   €.2.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento  inviando  copia  della  liberatoria e del documento di identità  del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F

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