LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.180 LND del 19.12.2016 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro RAHO/U.S.D. ALTO TAVOLI ERE SAN SEVERO
RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro RAHO/U.S.D. ALTO TAVOLI ERE SAN SEVERO
Con reclamo datato 3.09.2018 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.D.ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO il sig. Alessandro RAHO chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €.4.800,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018
La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.
A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.D.ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO al pagamento in favore del sig. Alessandro RAHO della somma di €.4.800,00 .
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Puglia i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati c firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11delle N.O.I.F.