LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.180 LND del 19.12.2016 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore MARGARITA /S.S.D. MONTICELLI CALCIO S.r.l.
RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore MARGARITA /S.S.D. MONTICELLI CALCIO S.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R.. in data 20/10/2018 il sig. Salvatore MARGARITA si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società S.S.D. MONTICELLI CALCIO S.r.l. al pagamento della somma dì €.1.600,00 quale residuo dell’accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18
La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall’art.25 bis del Regolamento L.N.D.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti-cfr. accordo allegato -offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD MONTICELLI CALCIO S.r.l.al pagamento in favore del sig. Salvatore MARGARITA della somma di €.1.600,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alia comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mali all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Marche i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.