LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.180 LND del 19.12.2016 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATOR E Cristian TOS/A.C.D. CASTELVETRO CALCIO S.r.l.
RICORSO DEL CALCIATOR E Cristian TOS/A.C.D. CASTELVETRO CALCIO S.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 17/10/2018 il sig. Cristian TOS si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.C.D. CASTELVETRO CALCIO S.r.l.al pagamento della somma di €.5.500,00 quale residuo dell’accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18.
La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall’art.25 bis del Regolamento L.N.D.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti -dr. accordo allegato -offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.D.CASTELVETRO CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Cristian TOS della somma di € 5.500,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Emilia Romagna i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.