LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.180 LND del 19.12.2016 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Marco STRANGES/S.S.D. ACR MESSINA
RICORSO DEL CALCIATORE Marco STRANGES/S.S.D. ACR MESSINA
Con reclamo, trasmesso tramite raccomandata A.R. in data 18/10/2018 il signor Marco STRANGES si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società S.S.D. ACR Messina un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 2.500,00 per la stagione sportiva 2017/2018 e, precisando di aver percepito la somma di euro 1.500,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della residua somma di euro 1000,00.
Si costituiva nei termini previsti dal regolamento L.N.D la Società con memoria difensiva, eccependo che la richiesta del reclamante è priva di fondamento ed allega alle stesse quanto segue:
ricevuta di euro 1.000,00 datata 23/03/2018
ricevuta di euro 500,00 datata 24/04/2018
copia assegno bancario di euro 500,00
copia assegno bancario di euro 500,00
La società lamenta, inoltre, di aver corrisposto al reclamante sanzioni per un totale di euro1.000,00.
Il reclamante contro deduceva che:
Le ricevute depositate non sono conformi a quanto previsto dalla normativa federale;
Le sanzioni sono state irrogate in violazione della normativa federale.
All’udienza del 6 dicembre 2018 è presente l’avv. Palombi, legale del calciatore, risulta assente la società SSD ACR MESSINA.
La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf. accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato, poiché quanto prodotto dalla società non ha valore probatorio dell’avvenuto pagamento
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D. ACR MESSINA al pagamento in favore del signor Marco STRANGES, della somma di euro 1.000,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.