LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.180 LND del 19.12.2016 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATOR E Danilo CUCINOTTI/U.S. PALMESE 1912 A.S.D.

 

RICORSO DEL CALCIATOR E Danilo CUCINOTTI/U.S. PALMESE 1912 A.S.D.

Con reclamo notificato tramite Raccomandata A/R il sig. Danilo CUCINOTTI si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società U.S. PALMESE 1912 A.S.D. un accordo economico per la stagione sportiva 2017/2018 avente ad oggetto l’importo lordo pari ad euro 7.500,00.

Il reclamante ha chiesto la condanna della Società U.S. PALMESE 1912 A.S.D. al pagamento in suo favore della somma di€ 3.200 quale residuo non percepito dall’accordo in essere.

La notificazione del reclamo si è perfezionata per compiuta giacenza della raccomandata a/r, che risulta disponibile per il ritiro a partire dalla data del 15.09.2018: pertanto, la compiuta giacenza deve ritenersi perfezionata alla data del 15.10.2018.

La   U.S.  PALMESE 1912  A.S.D.  ha   inviato  apposita   memoria   di  costituzione   a   firma dell’amministratore giudiziario dott. Domenico Larizza. La predetta memoria risulta tuttavia notificata alla Commissione in data 3.12.2018 e, pertanto, oltre il termine di 30 giorni dal perfezionamento della compiuta giacenza per la notificazione del reclamo introduttivo.

La costituzione della società deve ritenersi pertanto inammissibile poiché tardiva.

Nel merito, il reclamo è fondato e deve essere accolto, anche in ragione della circostanza per cui le difese della società non possono essere esaminate in quanto tardive.

In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società U.S. PALMESE 1912 A.S.D. al pagamento in favore del sig. Danilo CUCINOTTI della somma di euro 3.200 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone  la  restituzione della tassa  reclamo versata, subordinata  alla comunicazione dell’iban banca rio (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e  non oltre 30 giorni (trenta) della data della  presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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