LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.183 LND del 20.12.2018 – Delibera – RICORSO DEL Sig. Alessandro MERLIN/S.S.D. VARESE CALCIO S.r.l. (Collab. Gestione Sportiva)

RICORSO DEL Sig. Alessandro MERLIN/S.S.D. VARESE CALCIO S.r.l. (Collab. Gestione Sportiva)

Con reclamo datato 22/10/2018 inoltrato a mezzo PEC alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici il sig. Alessandro MERLIN (Collab. Gestione Sportiva), chiedeva la condanna della Società S.S.D.VARESE CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di €.18.158,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La   Società,  non   faceva   pervenire   alcuna   memoria   a   propria   difesa   nei   termini   stabiliti dall’art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società S.S.D.VARESE CALCIO S.r.l. a corrispondere al sig. Alessandro MERLIN la somma di €.18.158,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia  i termini dell’avvenuto pagamento   inviando   copia   della   liberatoria   e   del   documento   di   identità   del   calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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