LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 215 LND del 01.02.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Flavio SANTARELLI/LUPA ROMA F.C. S.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Flavio SANTARELLI/LUPA ROMA F.C. S.r.l.

Con reclamo datato 03.10.2018, trasmesso tramite racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Lupa Roma F.C. s.r.l., il sig. Santarelli Flavio chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di € 2.700,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

Si costituiva Lupa Roma F.C. s.r.l. asserendo di nulla dovere al calciatore in virtù di un accordo transattivo, costituito, invero, da una rinuncia a qualunque somma vantata nei confronti della società alla data del 09 agosto 2018.

Il reclamante replicava alle controdeduzioni della società lamentando la violazione dell’art. 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva, posto che la suddetta liberatoria sarebbe stata sottoscritta dal calciatore a fronte della concessione dello svincolo definitivo. Da tale circostanza discenderebbe quindi un vizio del consenso del reclamante rispetto alla rinuncia alle proprie pretese economiche. Tale versione risulta, altresì, avvalorata dalla conferma proveniente dal sig. Angelo Quinzi, allenatore della società sportiva, anche con riferimento ad altri casi rispetto a quello del sig. Santarelli.

La Commissione ritiene, pertanto, condivisibili le argomentazioni addotte dal reclamante, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna Lupa Roma F.C. s.r.l. al pagamento in favore del sig. Flavio  Santarelli della somma di € 2.700,00.

Dispone la restituzione  della  tassa  reclamo  versata,  subordinata  alla  comunicazione  dell’iban  bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

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