LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.234 LND del 18.02.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Francesco PALERMO/ASD ACIREALE-ASD CITTA’ DI ACIREALE 1946

 

RICORSO DEL CALCIATORE Francesco PALERMO/ASD ACIREALE-ASD CITTA’ DI ACIREALE 1946

Con reclamo notificato in data 15.10.2018 tramite Raccomandata A/R, il sig. Francesco PALERMO, si è rivolto a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD ACIREALE un accordo economico per la stagione sportiva 2017/2018 avente ad oggetto l’importo lordo pari ad €.3.760,00.

Il reclamante ha chiesto la condanna della Società A.S.D. ACIREALE (matr. FIGC 917198), in solido con la società A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946 (matr. FIGC 949314), al pagamento in suo favore della somma di €.1.950,00, quale residuo dell’importo previsto dall’accordo economico.

Dà atto il reclamante dell’avvenuta modificazione della compagine societaria – sub specie di “scissione” - a seguito della quale la A.S.D.CITTA’ DI ACIREALE 1946 è subentrata nel campionato nazionale di serie D in luogo della A.S.D. ACIREALE.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini  stabiliti dall’art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946, in solido con la società A.S.D. ACIREALE, al pagamento in favore del sig. Francesco PALERMO, della somma di €.1950,00.

Dispone  la  restituzione  della  tassa  reclamo  versata,  subordinata  alla comunicazione  dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale ed al Comitato Regionale       Sicilia, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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