LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.270 LND del 27.03.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro MONTESI/LUPA ROMA F.C. S.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro MONTESI/LUPA ROMA F.C. S.r.l.

Con reclamo datato 11/12/2018 inoltrato a mezzo Racc.A.R. .alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Alessandro MONTESI, chiedeva la condanna della Società LUPA ROMA F.C. S.r.l.al pagamento della somma di €.2.850,00, quale residuo dell’Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, in data 2/01/2019 trasmetteva le proprie controdeduzioni in merito.

Si rileva preliminarmente però, che  alle stesse, non è stata allegata la ricevuta di ritorno in originale, della Racc.A.R. contenente le stesse memorie, trasmessa alla controparte, in violazione a quanto previsto dall’art.25/Bis Comma 5 del Regolamento L.N.D.

Le memorie difensive della società sono dichiarate inammissibili.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma richiesta in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società LUPA ROMA F.C. S.r.l. a corrispondere al sig. Alessandro MONTESI la somma di €.2.850,00, quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale  i termini dell’avvenuto pagamento  inviando  copia  della  liberatoria  e  del  documento  di  identità  del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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