LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.270 LND del 27.03.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Davide EVACUO/A.S.D.GELBISON VALLO DELLA LUCANIA

RICORSO DEL CALCIATORE Davide EVACUO/A.S.D.GELBISON VALLO DELLA LUCANIA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 14/12/2019 il sig. Davide EVACUO si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D.GELBISON VALLO DELLA LUCANIA al pagamento della somma di €.3.080,54 quale residuo dell’accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19.

La richiesta economica si riferisce fino al mese di dicembre 2018, in quanto poi il calciatore è stato svincolato.

La Società, in data 15/02/2019, faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito.

Si rileva preliminarmente, però, che alle stesse, non è stata allegata la ricevuta di ritorno in originale, della Racc.A.R. inviata al calciatore, contenente le sopracitate memorie difensive, in violazione a quanto previsto dall’art.25/Bis del Regolamento L.N.D. e di conseguenza le stesse vengono dichiara inammissibili d’ufficio.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.GELBISON VALLO DELLA LUCANIA, al pagamento in favore del sig. Davide EVACUO della somma di €.3.080,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento  inviando  copia  della  liberatoria  e  del  documento  di  identità  del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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