LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.349 LND del 04.06.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Emmanuel CASCIONE/S.S.D. SANTARCANGELO CALCIO S.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Emmanuel CASCIONE/S.S.D. SANTARCANGELO CALCIO S.r.l.

Con reclamo datato 19.03.2019 trasmesso tramite Racc. A .R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società S.S.D. SANTARCANGELO CALCIO S.r.l. il sig. Emmanuel CASCIONE, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.16.349,14 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in for za dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2018/2019

la società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici presso la lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.SANTARCANGELO CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Emmanuel CASCIONE della somma di €.16.349,14

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11delle N. O.I.F.

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