LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.366 LND del 20.06.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Mattia TUMMINELLI/A.S.D.ACIREALE-A.S.D.CITTA’ DI ACIREALE 1946

RICORSO DEL CALCIATORE Mattia TUMMINELLI/A.S.D.ACIREALE-A.S.D.CITTA’ DI ACIREALE 1946

Con reclamo notificato in data 16.04.2019 tramite Raccomandata A/R, il sig. Mattia TUMMINELLI si è rivolto a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD ACIREALE un accordo economico per la stagione sportiva 2017/2018 avente ad oggetto l’importo lordo pari ad euro 7.500,00.

Il reclamante ha chiesto la condanna della Società A.S.D. ACIREALE (matr. FIGC 917198), in solido con la società A.S.D. ACIREALE 1946 (matr. FIGC 949314), al pagamento in suo favore della somma di € 5.000,00.

Dà atto il reclamante dell’avvenuta modificazione della compagine societaria – sub specie di “scissione” - a seguito della quale la A.S.D. ACIREALE 1946 è subentrata nel campionato nazionale di serie D in luogo della A.S.D. ACIREALE.

La A.S.D. ACIREALE non si è costituita in giudizio e deve, quindi, dichiararsi contumace. A sua volta, la A.S.D. ACIREALE 1946 ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni tramite PEC in data 11.05.2019, chiedendo, l’accoglimento del ricorso nei limiti di una minor somma.

Espone la società resistente che la somma richiesta va diminuita per effetto delle ritenute fiscali che devono essere operate per legge, inoltre, asserisce che il calciatore Mattia TUMMINELLI sarebbe incorso in inadempimento, in quanto lo stesso avrebbe arbitrariamente e ingiustificatamente interrotto qualsiasi prestazione sportiva a far data dal 10 maggio 2018, a seguito della partita disputata contro il Città di Gela. A riprova di quanto asserito produce raccomandata del 25 maggio 2018 avente ad oggetto un espresso richiamo disciplinare formulato per iscritto al calciatore e relativo alle asserite violazioni dei doveri previsti dall’art. 92 N.O.I.F.

In data 15 maggio 2019 il reclamante ha trasmesso a mezzo pec memorie difensive con cui, in vista dell’udienza, ha insistito per l’accoglimento del reclamo sulla base delle seguenti argomentazioni. In primo luogo, il reclamante ha evidenziato il mancato invio della C.U. 2018 e che comunque gli importi evidenziati in questa certificazione sono privi di qualsiasi riscontro rispetto alle somme presenti nel contratto e comunque rispetto a quelle percepite, rammenta inoltre come la tassazione rispetto ad un importo inferiore ad € 7.500 non doveva operare pertanto l’importo lordo deve essere pagato per intero. In secondo luogo, il reclamante sostiene che l’interruzione dell’attività sportiva sia dipesa da una scelta societaria, riconducibile alla persona del sig. Leonardo Pasquale che, all’epoca dei fatti, in qualità di collaboratore della stagione sportiva, avrebbe comunicato a tutti i tesserati l’interruzione dellattività sportiva a far data dall’11 magio 2018.

Nel merito, Il reclamo è fondato e deve essere accolto, anche in ragione dell’infondatezza delle controdeduzioni depositate dalla Società ASD ACIREALE 1946, rimaste prive di qualsiasi supporto probatorio.

Infondata è anche la seconda eccezione formulata dalla resistente, con la quale la società si duole dell’inadempimento del reclamante. In primo luogo deve rilevarsi come l’assenza di molti calciatori tesserati per l’A.S.D. ACIREALE a far data dal 11 maggio 2018 possa senzaltro esser dipesa da una scelta comunque riconducibile alla volontà societaria che, secondo la ricostruzione offerta dal reclamante, avrebbe disposto il classico “rompete le righe” a partire da quel momento. Tale ricostruzione ben può essere accolta, non soltanto in virtù del principio processuale di non contestazione ex art. 115 c.p.c., ma altresì in virtù di un ragionamento presuntivo condotto sulla base di quanto riscontrato in molteplici cause connesse soggettivamente e tutte riguardanti la stessa parte resistente.

In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società A.S.D. ACIREALE 1946, in solido con la società A.S.D. ACIREALE, al pagamento in favore del sig. Mattia TUMMINELLI, della somma di euro 5.000,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone  la  restituziondella  tassa  reclamo  versata,  subordinata  alla comunicaziondell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia ed al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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