LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.366 LND del 20.06.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Christian BIONDI/S.S.D.CITTA’ DI GELA A.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Christian BIONDI/S.S.D.CITTA’ DI GELA A.r.l.

Con reclamo datato 11.04.2019, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.CITTA’ DI GELA A.r.l. il sig. Christian BIONDI, chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.2.400,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2017/2018.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini stabiliti dall’art.25/bis del

Regolamento L.N.D.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia lammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.CITTA’ DI GELA A.r.l.al pagamento in favore del sig. Christian BIONDI della somma di €.2.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dellavvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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