LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 46 LND del 17.07.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni CAVALLARO/A.S.D. NOCERINA 1910

 

RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni CAVALLARO/A.S.D. NOCERINA 1910

Con reclamo datato 24/04/2019, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.NOCERINA 1910 il sig. Giovanni CAVALLARO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.20.558,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall’art.25 Bis comma 5 del  Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D. NOCERINA  1910 al  pagamento in  favore  del  sig. Giovanni  CAVALLARO  della  somma  di €.20.558,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale  i termini dellavvenuto pagamento  inviando  copia  della  liberatoria  e  del  documento  di  identità  del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dallart.94 ter comma 11 delle  N.O.I.F.

 

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