LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.103 LND del 13.09.2019 – Delibera – RICORSO DELLA CLACIATRICE Marta LONGONI/S.S.D.FOOTBALL MILAN LADIES

RICORSO DELLA CLACIATRICE Marta LONGONI/S.S.D.FOOTBALL MILAN LADIES

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 27.06.20191a sig.na Marta LONGONI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.FOOTBALL MILAN LADIES un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.1.500,00 relativamente  alla Stagione Sportiva 2017/18.

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.1.500,00 non percepita interamente.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dall'art.25 Bis comma 5 del  Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti- cfr. accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.FOOTBALL MILAN LADIES al pagamento in favore della sig.na Marta LONGONI della somma di  €.1.500,00 .

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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