LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.103 LND del 16.09.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Matteo CIPRIANI/S.S.D. VIAREGGIO 2014 ARL
RICORSO DEL CALCIATORE Matteo CIPRIANI/S.S.D. VIAREGGIO 2014 ARL
Con reclamo datato 14/06/2019, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici e tramite PEC alla SSD VIAREGGIO 2014 ari, il sig. Matteo CIPRIANI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.600,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018 .
La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall’art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.
A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accord i Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD VIAREGGIO 2014 a rl al pagamento in favore del sig. Matteo CIPRIANI, della somma di €.600,00 .
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario(obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.