LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.135 LND del 14.10.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Tietz Thiago BISSONI/A.S.D.MARITIME FUTSAL AUGUSTA
RICORSO DEL CALCIATORE Tietz Thiago BISSONI/A.S.D.MARITIME FUTSAL AUGUSTA
Con reclamo datato 15.06.2019 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.MARITIME FUTSAL AUGUSTA, il sig. Tietz Thiago BISSONI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.12.900,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2018/19:
la C.A.E.
1) Esaminato il reclamo e i documenti allegati;
2) Esaminata la memoria difensiva della Società ed i documenti allegati alla stessa;
3) Ritenuto che, quanto all’assunto della società, per cui il calciatore avrebbe illecitamente partecipato ad un torneo di calcio A/5 a Dubai, i documenti n.4 e 5 a cui si fa riferimento nelle memorie difensive ai fini probatori, non risultano in realtà prodotti in allegato. Peraltro, la pretesa illecità non risulta contestata regolarmente in corso di rapporto;
4) Ritenuto che, quanto ai canoni di locazione e alle spese per €.14.000,00 addetti dalla società ai fine dell’addebito al calciatore, si tratti di importi che trovano titolo in rapporti in nessun modo ascrivibili all’accordo economico depositato;
5) Ritenuto che, per profili diversi da quello sopra esaminato, le prestazioni del calciatore non sono contestate.
Accoglie il ricorso e condanna la Società A.S.D.MARITIME FUTSAL AUGUSTA, al pagamento in favore del Sig. Tietz Thiago BISSONI della somma di €.12.900,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’ indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.