LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.135 LND del 14.10.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Giancarillo SELUCIO/A.S.D.MARITIME FUTSAL AUGUSTA
RICORSO DEL CALCIATORE Giancarillo SELUCIO/A.S.D.MARITIME FUTSAL AUGUSTA
Con reclamo datato 27.06.2019 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D. MARITIME FUTSAL AUGUSTA, il sig. Giancarillo SELUCIO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.9.000,00 a titolo di residuo del
compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2018/19:
la C.A.E.
1) Esaminato il reclamo e i documenti allegati;
2) Esaminata la memoria difensiva della Società ed i documenti allegati alla stessa;
3) Ritenuto che le spese per complessivi €.9.000,00 addotte dalla Società trovino titolo in rapporti in nessun modo ascrivibili in nessun modo all’accordo economico depositato;
4) Ritenuto che la prestazione del calciatore non è contestata;
Accoglie il ricorso e condanna la Società A.S.D.MARITIME FUTSAL AUGUSTA, al pagamento in favore del Sig. Giancarillo SELUCIO della somma di €.9.000,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.